Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. “Decreto Whistleblowing”).

Come noto, la suddetta normativa introduce per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 24/2023, l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante.

Allo stato, si comunica che la Diatech Pharmacogenetics Srl con sede legale in Via Ignazio Silone, 1/B, 60035, Jesi (AN), ha provveduto ad attivare in data 17 dicembre 2023 il canale di segnalazione tramite la piattaforma informatica WhistleLink.

La suddetta piattaforma, adottando tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa, consente la gestione delle segnalazioni garantendo la riservatezza dei soggetti segnalanti.

Il processo di gestione delle segnalazioni attuato mediante la piattaforma WhistleLink è descritto in calce alla presente comunicazione.

1.1 INSERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE SULLA PIATTAFORMA DEDICATA
L’azienda Diatech Pharmacogenetics Srl ha istituito un apposito canale dedicato di segnalazione (cosiddetto canale interno) che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Per le segnalazioni attraverso il canale interno occorre utilizzare la piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” disponibile al link https://diatechpharmacogenetics.whistlelink.com/.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce nella Sezione “Invia la segnalazione qui” le informazioni in suo possesso.
L’utente può inserire nel modulo le informazioni che lo identificano univocamente e le informazioni in suo possesso per identificare eventuali altri soggetti citati nella segnalazione.
Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, saranno prese in considerazione.
Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. In alternativa alla compilazione del modulo, il segnalante, utilizzando il pulsante “Voglio inviare una segnalazione in formato audio” può inoltrare una segnalazione in forma orale registrando un file audio di durata fino a 10 minuti.
Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell’inserimento contenente un codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma. Tale codice permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione, di mantenere interlocuzioni con il Gestore della segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. Il codice univoco della segnalazione deve essere conservato a cura del segnalante. Si precisa che in caso di smarrimento del codice univoco il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione.

1.2 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE
Diatech Pharmacogenetics Srl ha affidato la gestione del canale di segnalazione a PROTECTION TRADE SRL che si avvale di personale specificamente formato e autorizzato per la gestione del canale stesso.
Nell’ambito della gestione delle segnalazioni interne il personale autorizzato:
• accede alla piattaforma informatica;
• rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (l’avviso di ricevimento emesso automaticamente dalla piattaforma deve essere verificato dal segnalante accedendo alla stessa con il codice univoco assegnato);
• procede all’esame e alla gestione della segnalazione;
• mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
• dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Nell’ambito del procedimento disciplinare che dovesse essere attivato nei confronti del lavoratore subordinato segnalato, l’identità della persona segnalante può essere rivelata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.
In quest’ultimo caso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, la persona segnalante verrà avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

1.3 ACCERTAMENTO
Ove necessario il Gestore del canale di segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore del canale di segnalazione può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo e di vigilanza interni, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell’ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.Le strutture eventualmente interessate dall’attività di verifica del Gestore delle segnalazioni garantiscono la massima e tempestiva collaborazione

1.4 RISCONTRO
Il Gestore del canale, entro tre mesi dalla data di invio dell’avviso di ricevimento, conclusa la fase di accertamento fornisce al segnalante le informazioni relative al seguito (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure adottate) che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro viene dato utilizzando le apposite funzioni della piattaforma (il riscontro deve essere verificato dal segnalante accedendo alla piattaforma con il codice univoco assegnato).